Sardigna Natzione Indipendentzia
Muimentu pro
dare un'istadu sardu indipendente a sa
Sardigna
Art. 1 - Sardigna Natzione Indipendentzia est unu muvimentu politicu chi punnat, chin sa luta populare, de jomper a s’indipendentzia e fraigare un’Istadu Sardu soveranu, liberu e in amistade chin totu sos populos de s’Europa e de su Mundu intreu chi an a rispetare sos derettos de sa Natzione Sarda .
Su numen de su muvimentu est “Sardigna Natzione – Indipendentzia” e tenet comente simbulu “ Una Sardigna ruia supra una rughe niedda tancada in duos zirollos ( arroglios ) a intro a pare chi in mesus zughen iscritu su mutu “Sardigna Natzione”. Totu sos documentos uffitziales deven esser intestados cun su numen e su simbulu mentovados subra.
MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 1
Per ottenere quanto sopra S.N.:
Userà la lotta popolare non violenta creando situazioni di rottura con il sistema imperialista degli stati-nazione, in particolare con lo Stato Italiano ultimo oppressore del nostro popolo ed invasore del nostro territorio nazionale.
Lavorerà insieme ai nazionalisti delle altre nazioni senza stato d’Europa per impedire che la costruenda Unione Europea sia basata sugli interessi capitalistici degli stati-nazione e non sul diritto dei popoli all’indipendenza ed alla libera adesione. Appoggerà politicamente, economicamente, moralmente, chiunque si muova nei dettati della carta dell’ONU, della Carta Universale dei Diritti dell’Uomo, della dichiarazione della CONSEU, della tutela dell’ambiente e dei principi fondamentali dell’antiglobalizzazione.
S.N. rifiuta qualunque ricontrattazione dei rapporti tra la nazione sarda e lo stato italiano che non prevedano il preventivo conseguimento della piena indipendenza , politica ed economica.
Per indipendenza politica Sardigna Natzione intende la formazione dello stato sardo indipendente che consenta lo sviluppo delle forze sociali ed economiche sarde in modo democratico, federale ed egualitario senza nessun rapporto di sudditanza con altri stati esterni alla nazione sarda..
Per indipendenza economica Sardigna Natzione intende l’attuazione di un economia autocentrata basata sulla vocazione del territorio e dei bisogni della popolazione sarda e non sulla mera logica del profitto e comunque non vincolata da interessi esterni alla nazione sarda tranne quelli contenuti in trattati liberamente firmati dall’istituzione statuale del popolo sardo.
Inoltre creerà le condizioni per abolire l’attuale dipendenza attraverso:
a) il ritorno dei sardi emigrati, considerati parte integrante della Nazione Sarda.
b) il riequilibro economico e demografico interno alla Sardegna.
c) la Difesa e la valorizzazione del patrimonio culturale sardo nelle sue accezioni di carattere storico, archeologico, artistico e linguistico.
d) la crescita culturale generale della popolazione sarda, il miglioramento della qualità della vita.
e) la promozione di tutte le iniziative atte a tutelare e a difendere le produzioni locali, garantendo ai sardi e alle aziende, che operano correttamente nel territorio, il suo appoggio nelle lotte contro discriminazioni e boicottaggi da parte di multinazionali ed aziende esterne alla Sardegna.
f) l’instaurazione di rapporti con altri popoli basato sulla solidarietà e rispetto reciproci.
g) la valorizzazione e la tutela delle risorse ambientali della Sardegna nel pieno rispetto della cultura ambientalista del popolo sardo perché costituiscono la chiave per uno sviluppo sostenibile, una migliore qualità della vita e fonte perenne di benessere.
h) la smilitarizzazione integrale della Sardegna.
Sardigna Natzione ritiene che la presenza nel territorio sardo di strumenti atti ad offendere altri popoli, sia lesivo dei diritti ed interessi sardi, nonché contrario ai propri principi etici e alla vocazione della Sardegna di essere cerniera tra il nord ed il sud del mondo e centro di relazioni di pace nel mediterraneo.
i) la Vardiania del territorio e della salute dei sardi.
Sardigna Natzione eserciterà con costanza e continuità l’azione di Vardiania, salvaguardia, del territorio e della salute dei sardi e con metodi pacifici, comprese le denunce e le azioni giudiziarie, a livello nazionale sardo, statale italiano, internazionale europeo e mondiale, contrasterà l’uso indebito e coloniale dell’habitat della gente sarda, in particolare SNI sarà attiva contro i danni all’ambiente ed alla salute causati, dal nucleare come metodo di produzione energetica, dallo smaltimento di scorie radioattive o contenenti metalli pesanti o sostanze chimiche pericolose, dalle servitù militari e dalle attività ed esse connesse, dall’uso degli inceneritori per lo smaltimento rifiuti, dalle indebite installazioni di parchi eolici o fotovoltaici. In caso di azioni giudiziarie, anche promosse da altri, contro i responsabili dei danni al territorio ed alla salute dei sardi, Sardigna Nazione Indipendentzia si costituirà parte civile.
ART.2- NAZIONE SARDA.
La Nazione Sarda, così come concepita da Sardigna Natzione, é composta da tutti i sardi ovunque residenti, dai cittadini di qualunque nazionalità residenti in Sardegna che della comunità sarda vogliano condividere il destino.
ART.3- SOVRANITA’.
Sardigna Natzione individua quale ente giuridico al quale conferire sovranità statuale tutto ciò che corrisponde all’attuale Regione Autonoma della Sardegna, riorganizzata nei nuovi organismi che saranno eletti dall’Assemblea Costituente dello Stato Sardo
Il movimento riconosce il carattere plurinazionale e plurilingue di tale ente, per effetto della presenza nell’ambito di esso di comunità allogene e/o alloglotte.
ART.4- LINGUA.
La lingua ufficiale del Movimento é il sardo in ogni sua variante e ritiene un obbligo morale dei propri organi redigere tutti i documenti in tale lingua e stimola i propri iscritti ad impiegarla costantemente.
Sardigna Natzione si adopererà perché la nazione sarda abbia una sua lingua nazionale ufficiale per un bilinguismo perfetto da usare in tutti i luoghi e occasione dove oggi è usato l’italiano.
Nell’ambito delle minoranze linguistiche interne alla nazione sarda é ufficiale anche la lingua o il dialetto locale.
ART.5- REQUISITI PER L’ADESIONE. Può aderire al movimento qualunque cittadino, anche non sardo, che ne condivida gli scopi e gli atti fondamentali, che abbia compiuto 16 anni, che non risulti iscritto ad altro partito, ad associazioni aventi fini contrastanti con quelli del movimento e non facciano parte della Massoneria.
La richiesta di iscrizione può essere rivolta ad un qualsiasi militante o organo del movimento, essa é vagliata dagli organi dirigenti della sezione. Nel caso i richiedenti l’iscrizione abbiano ricoperto incarichi politici in altri partiti, la decisione spetta oltre che agli organi suddetti anche alla segreteria nazionale.
Gli aderenti al movimento possono avere due qualifiche differenti:
- Indipendentisti militanti
- Indipendentisti sostenitori
ART.6- TRASPARENZA.
Il movimento svolge la propria attività nella massima trasparenza. Questa viene garantita con:
A)- la pubblicità dei propri bilanci.
B)- il rilascio ad ogni iscritto che ne faccia richiesta di coppia degli atti del movimento o di informazioni riguardanti il medesimo.
C)- il controllo periodico da parte degli iscritti delle entrate e uscite finanziarie del movimento.
ART.7- DIRITTI DEGLI ISCRITTI.
Ogni iscritto a diritto a:
1)- Partecipare attivamente alla politica del movimento al fine di migliorarne la politica e di perfezionare la propria cultura politica e generale.
2)- Votare ed essere votato per qualsiasi carica del movimento.
3)- Disporre dello statuto del movimento con relativo regolamento di attuazione, nonché del programma e del documento finale approvato dal Congresso Nazionale. Il movimento deve attivarsi per garantire a tutti gli iscritti l’utilizzo effettivo dei diritti sopraelencati. Gli iscritti al movimento possono fondare associazioni di qualsiasi natura, federate o meno al movimento purché l’attività o i fini di queste non contrastino con quelle del movimento.
I giovani iscritti al movimento possono fondare un movimento giovanile ufficiale ed interno a Sardigna Natzione Indipendentzia di cui è parte integrante e che opera in sintonia con la linea politica e lo statuto del movimento con l’obiettivo di diffondere l’idea indipendentista fra i giovani sardi: Esso si darà un proprio statuto ed una propria organizzazione interna.
ART.8- DOVERI DEGLI ISCRITTI.
Un iscritto é tenuto a partecipare regolarmente all’attività del movimento; sostenerne e diffonderne i principi e la politica; intrattenerne con tutti gli iscritti rapporti fondati sulla solidarietà, la correttezza e il rispetto; esigere una ricevuta per ogni versamento di natura finanziaria effettuato in favore del movimento.
ART.9- DOVERI DEI DIRIGENTI.
Gli iscritti che ricoprono cariche dirigenziali all’interno del movimento sono tenuti a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’organo di cui fanno parte, in particolare: i dirigenti nazionali devono partecipare a tutte le manifestazioni di carattere nazionale, i dirigenti distrettuali e i segretari di sezione a tutte le manifestazioni e attività indette dal movimento nel loro distretto, previa consultazione.
ART.10- DOVERI DEGLI ELETTI A CARICHE PUBBLICHE .
Gli iscritti del movimento che ricoprano cariche politiche in assemblee elettive, sono tenuti a svolgere il proprio mandato con onestà e rettitudine. Qualora tali cariche siano retribuite essi sono tenuti a versare una quota della retribuzione secondo una percentuale stabilita dal Consiglio Nazionale. La violazione di queste norme comporta l’espulsione immediata dal movimento. Per coordinare gli eletti alle cariche pubbliche verrà istituita L’assemblea degli Eletti, che avrà un proprio statuto e propri organi di coordinamento.
ART.11- ELEGGIBILITA’ E REVOCABILITA’ DELLE CARICHE.
Nel movimento ogni carica é assegnata per elezione o per cooptazione, il 20% di quelle assegnante per cooptazione può essere assegnato ad indipendentisti non tesserati. Nessuna carica interna é retribuita, ogni organo o componente di esso é destituibile in qualsiasi momento da parte: dell’organo che lo ha eletto; dalla maggioranza degli iscritti nella giurisdizione dell’organo medesimo. Ogni revoca deve essere giustificata e motivata. In caso di defezione per qualsiasi motivo di un membro di un dato organo, subentra ad esso il primo dei non eletti. In mancanza di questi l’organo competente provvede a nuove elezioni o cooptazione.
ART.12- SEDUTE DEGLI ORGANI.
Gli organi collegiali del movimento si riuniscono in via ordinaria secondo cadenze fissate dal presente statuto o in mancanza, dal regolamento di attuazione del medesimo; in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno il venti per cento degli iscritti delle rispettive giurisdizioni degli organi medesimi. Gli organi sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei suoi componenti.
ART.13- MODALITA’ DI VOTO DEGLI ORGANI.
Gli organi collegiali del movimento deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso tale maggioranza non sia raggiunta, alla terza votazione é sufficiente la maggioranza relativa. Le votazioni sono sempre palesi, salvo che: nella scelta di persone o nel caso di diversa richiesta della maggioranza dei presenti.
Non é ammesso il voto plurimo. i verbali delle sedute devono riportare oltre alle delibere della maggioranza, anche posizioni divergenti di eventuali minoranze.
ART.14- SANZIONI.
Chiunque, senza giustificati motivi, non si presenti alle convocazioni degli organi di cui fa parte o alle manifestazioni di cui all’art.10, per due volte consecutive o tre non consecutive, decade automaticamente dalla propria carica e può essere sostituito. L’iscritto che non partecipa ai lavori del movimento perde la propria qualità di elettore.
ART.15- STRUTTURA DEL MOVIMENTO SARDIGNA NATZIONE.
Sardigna Natzione é organizzato in modo federale. Le sue funzioni sono ripartite su base territoriale, fra SEZIONI, DISTRETTI, e LIVELLO NAZIONALE.
1)A livello locale il movimento si articola in: A) assemblea degli iscritti. B) segretario di sezione. C) direttivo di sezione. D) assemblea di sezione. E) organo di controllo di sezione. Tra i componenti il direttivo viene eletto un responsabile amministrativo con il compito di occuparsi dell’amministrazione economico finanziaria e di redigere annualmente un bilancio preventivo e consuntivo.
2) A livello distrettuale il movimento si articola in: A) Congresso distrettuale; B) Consiglio distrettuale; C) Segretario distrettuale che sarà affiancato da una Segreteria distrettuale, eletta dal consiglio distrettuale; E) Organi di controllo distrettuali eletti dal consiglio distrettuale. Le sezioni ed i distretti saranno riconosciuti come tali anche se non dotati di tutti gli organi.
3) A livello nazionale il movimento si articola in: - A) Congresso Nazionale; B) Consiglio Nazionale C) Coordinatore Nazionale affiancato dalla Segreteria nazionale; D) Direzione Nazionale ; E) Organi di controllo nazionali; F) Commissioni; G) L’Assemblea degli eletti comunali e provinciali; H) Il movimento giovanile. La direzione nazionale elegge al suo interno un responsabile amministrativo con il compito di occuparsi dell’amministrazione economico finanziaria nazionale e di redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo. I distretti facenti parte di una stessa provincia possono, qualora lo ritengano opportuno, eleggere un consiglio provinciale.
Tutti gli organi collegiali distrettuali e nazionali del movimento sono nominati in parte mediante elezione diretta ed in parte mediante il metodo della cooptazione.
ART.16- RAPPRESENTANZA E RESPONSABILITA’.
Tutti gli organi del movimento lo rappresentano politicamente, purché si attengano alle norme dello statuto, alla linea politica votata dal congresso e rispettino le delibere congressuali. Il movimento di conseguenza, si ritiene responsabile di tutti gli atti dei propri organi e dei propri iscritti compiuti nei limiti suddetti.
ART.17- SEZIONE.
La sezione é costituita da almeno 5 iscritti al movimento residenti o meno nel comune o nel quartiere in cui ha sede.
I suoi organi sono: l’assemblea degli iscritti, formata da tutti gli iscritti della sezione ; il direttivo scelto dall’assemblea che ne fissa anche il numero dei componenti; il segretario di sezione ugualmente eletto dall’assemblea , è membro di diritto del direttivo. L’assemblea degli iscritti sceglie anche i candidati alle elezioni amministrative e nell’ambito dei collegi elettorali di appartenenza territoriale indica al consiglio distrettuale i candidabili alle elezioni provinciali ed al consiglio nazionale i candidabili alle lezioni nazionali e politiche, elegge i delegati al congresso distrettuale e i delegati al congresso nazionale.
Il direttivo di sezione ha funzioni organizzative e di coordinamento dell’attività del movimento. Il segretario di sezione rappresenta il movimento nei confronti di terzi. Gli organi di sezione hanno il compito di attuare la politica specificata dagli organi nazionali e distrettuali; svolge una propria politica autonoma tenendo in considerazione comunque le direttive del congresso nazionale; favorisce una cultura ed una pratica della democrazia diretta, prepara e gestisce le assemblee in vista dei congressi distrettuali e nazionali.
ART. 18 DISTRETTI
Il territorio della Nazione Sarda, per una presenza più incisiva del movimento e per una reale politica federale, viene suddiviso in distretti che tengano in considerazione le realtà socioeconomiche culturali, geografiche e le regioni storiche della Sardegna e dei suoi emigrati e saranno almeno tanti quante sono le nuove provincie più uno per l’emigrazione. All’interno di una provincia o nell’emigrazione se se ne verificano le condizioni è possibile individuare più di un distretto. Il compito degli organi distrettuali è quello di gestire il territorio di appartenenza, dando una risposta puntuale a tutte le situazioni politico sociali che vi si verificano, in stretto contatto con gli altri distretti, e di coordinare l’attività delle varie sezioni locali.
ART. 19 - CONGRESSI DISTRETTUALI
I congressi distrettuali sono il massimo organo federale del movimento, decentrato nel territorio sardo e nell’emigrazione.Si svolgono in anticipo rispetto al congresso nazionale e ne seguono la cadenza temporale.
Il loro compito è quello di elaborare il programma politico da attuare nel territorio, nonché predisporre le proposte da portare al congresso nazionale. Eleggono gli organismi distrettuali come da art. 15 punto 2 commi B-C-D,. Il congresso è convocato dal consiglio distrettuale e in via straordinaria come da art. 13.
Consiglio Distrettuale
E’ composto da 15 di cui 12 da eleggere in congresso e 3 da cooptare da parte del Consiglio Distrettuale.
Esso è eletto dal Congresso Distrettuale su liste contenenti 15 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere 8 preferenze. I consiglieri verranno assegnati alle liste in modo strettamente proporzionale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.
Il Consiglio Distrettuale sceglie anche i candidati alle elezioni alle elezioni provinciali ed indica al consiglio nazionale i candidabili alle lezioni nazionali e politiche.
Gli organi distrettuali hanno il compito di attuare la politica specificata dagli organi nazionali; svolge una propria politica autonoma tenendo in considerazione comunque le direttive del congresso nazionale; favorisce una cultura ed una pratica della democrazia diretta, prepara e gestisce le assemblee in vista dei congressi nazionali.
Segretario Distrettuale
E’ eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Distrettuale ed è affiancato dalla Segreteria Distrettuale costituita da 5 membri di cui 1 nominato dal segretario distrettuale e 3 nominati dal Consiglio Distrettuale su liste contenenti 3 candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti , il terzo verrà assegnato alla lista che avrà conseguito la seconda cifra elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.
Ia Segreteria distrettuale elegge fra i suoi membri un responsabile amministrativo con il compito di occuparsi della amministrazione economico finanziaria del distretto e di redigere annualmente un bilancio preventivo e consuntivo.
La segreteria distrettuale ha funzioni organizzative e di coordinamento dell’attività del movimento nel distretto. Il segretario rappresenta il movimento nei confronti di terzi.
Il Segretario Distrettuale è membro di diritto della Direzione Nazionale.
ART. 20 - CONGRESSO NAZIONALE
E’ il massimo organo del movimento e ne stabilisce la linea politica . Si svolge ogni tre anni su convocazione del consiglio nazionale ed in via straordinaria come da art. 13. Il numero totale dei delegati è stabilita dal consiglio nazionale . Ogni regione storica della Sardegna ed ogni singola comunità alloglotta deve avere almeno un delegato al Congresso Nazionale.
I compiti del Congresso Nazionale sono: eleggere il Coordinatore Nazionale; eleggere 30 membri del consiglio nazionale; approvare il documento politico finale; modificare lo statuto.
ART. 21 - CONSIGLIO NAZIONALE (1) vedi nota.
Il consiglio nazionale è composto da tutti i membri della direzione nazionale e da 50 membri eletti, di cui ¾ eletti dal congresso e ¼ cooptati dal Consiglio Nazionale (2). L’elezione della quota di competenza congressuale avverrà su liste aventi le seguenti caratteristiche;
Le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti regole;
Ogni delegato riceverà una scheda sulla quale verranno riprodotte le liste ammesse, potrà esprimere, un solo voto di lista, una sola preferenza per il distretto e venti per i candidati a consigliere nelle liste distrettuali o in quella nazionale. Una volta dato il voto di lista le preferenze possono essere assegnate solo all’interno di tale lista, eventuali preferenze assegnate nelle liste concorrenti saranno nulle.
Elezione del Segretario Nazionale e scelta del progetto politico che dovranno guidare il movimento fino al prossimo congresso.
Verrà eletto segretario nazionale il candidato indicato dalla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale e il suo progetto politico sarà quello riportato nella tesi di riferimento della lista.
I seggi da consigliere verranno assegnati secondo le seguenti modalità;
I consiglieri da eleggere mediante cooptazione verranno eletti dal consiglio nazionale su proposta motivata presentata da almeno 10 consiglieri nazionali. 1/3 di essi possono essere non tesserati o con doppia tessera qualora sia consentito.
Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti;
- Elezione per cooptazione, con delibera a maggioranza dei presenti, dell’ ¼ dei consiglieri nazionali da cooptare e dei sostituti di consiglieri decaduti, in caso di esaurimento della lista dei non eletti.
- Elezione di ½ della Segreteria Natzionale.
- Eleggere i responsabili ed i membri delle commissioni.
- Istituire nuove commissioni.
- Ha il compito di convocare il congresso nazionale e nominare la commissione organizzativa.
- Approvare annualmente il bilancio preventivo nazionale, l’ammontare annuo delle quote d’iscrizione.
- Approvare il regolamento di attuazione dello statuto.
ART. 22 - DIREZIONE NAZIONALE
La direzione nazionale è composta dal Coordinatore Nazionale dalla
segreteria nazionale e da tutti i segretari distrettuali, ha la
funzione di dare impulso e stimolo all’attività dell’intero
movimento ma soprattutto è un organo esecutivo delle deliberazioni
del coordinamento nazionale, principalmente nella persona del
coordinatore nazionale. Non può deliberare su materie di esclusiva
competenza del Consiglio Nazionale.
Si occupa della gestione ordinaria del movimento e delibera su
tutte le questioni aventi natura straordinaria ed urgente. Per
queste ultime dovrà sentire, in seguito, il parere del consiglio
nazionale.
ART. 23 – LE COMMISSIONI
Sono istituite tre commissioni principali;
- Commissione Relazioni Internazionali, che si dovrà occupare delle
relazioni di S.N. con le organizzazioni delle altre nazioni senza
stato, con la CONSEU e con la SNPP.
- Commissione Finanziamento, Immagine, Propaganda e Stampa, che si
dovrà occupare della ricerca di fonti di finanziamento, della cura
dell’immagine del movimento, ufficio stampa, della redazione di
materiale divulgativo e di un giornale.
- Commissione Studi Economici e Sociali, che si dovrà accoppare di
fare degli studi sul campo dell’economia, delle risorse, dei
trasporti, dell’energia e sulla società sarda.
Ogni commissione si potrà articolare in sottocommissioni
specifiche.
Ogni commissione avrà un responsabile eletto dal Consiglio
Nazionale il quale entrerà a far parte della Segreteria Nazionale e
lavorerà a stretto contatto con il Coordinatore Nazionale. Nel caso
che nell’operato della commissione siano coinvolte competenze del
Coordinatore Nazionale, sarà esso a presiederla e a condurne i
lavori. Qualora nascano contrasti irreparabili tra un responsabile
di commissione ed il Coordinatore Nazionale, esso può chiederne la
sostituzione al C.N.
ART. 24 – SEGRETERIA NAZIONALE
La segreteria nazionale che deve coadiuvare il Coordinatore
Nazionale è costituita da 6 componenti dei quali 3 eletti
direttamente dal Coordinatore Nazionale e tre dal Consiglio
Nazionale in qualità di responsabili delle Commissioni. Nel caso
occorra potranno essere cooptati altri 2 componenti ma con funzioni
temporanee e per pareri solo consultivi.
Sia il Coordinatore Nazionale che il consiglio nazionale possono
revocare il mandato ai componenti da loro eletti.
L’avvenuta nomina, o revoca , verrà comunicata al Consiglio
Nazionale.
I responsabili delle commissioni e le stesse commissioni , composte
da minimo altri tre componenti oltre il responsabile, verranno
eletti dal Consiglio Nazionale. I responsabili delle commissioni
verranno scelti tra i militanti più idonei e se possibile in modo
unitario, all’unanimità, altrimenti saranno eletti su liste
contenenti tre candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere
potrà votare una sola lista ed esprimere due preferenze. La lista
che conseguirà la maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2
eletti, il terzo verrà assegnato alla lista che avrà conseguito la
seconda cifra elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i
candidati che hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di
lista o di preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.
I responsabili delle commissioni formeranno le commissioni su
adesioni volontarie dei militanti e le presenteranno al Consiglio
Nazionale per l’approvazione.
La segreteria non può assumere,neanche in via d’urgenza , funzioni
proprie del Consiglio Nazionale o di altri organi di partito.
ART. 25 – COORDINATORE NAZIONALE
Egli viene eletto dal Congresso Nazionale con le modalità di cui
all’art. 21
Il Coordinatore Nazionale ha il compito di presiedere e coordinare
i lavori del consiglio e della direzione nazionale e della
segreteria, rappresenta legalmente il movimento di fronte a terzi
ed in giudizio.
Esegue e coordina le direttive approvate dal Congresso Nazionale e
ne esprime in ogni circostanza le linee politiche. Organizza le
principali attività del movimento avvalendosi delle strutture
territoriali e con la collaborazione degli organismi territoriali
interessati.
Nomina ed eventualmente revoca 3 membri della segreteria nazionale
con l’incarico di:
- Vice Coordinatore Vicario
- Responsabile Organizzativo con l’incarico di coordinamento dei
distretti.
- Segretario Amministrativo, tesoriere.
Per dimissioni, impedimento permanente del Coordinatore Nazionale,
temporaneamente le sue funzioni verranno assunte dal vicario in
attesa di nuovo congresso.
Il Consiglio Nazionale istituirà una commissione per un’analisi
storico-politica sui nomi da assegnare al rappresentate politico e
a tutti gli organi del movimento.
ART. 26 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBI VIRI
Il collegio nazionale dei probi viri è composto da tre membri
effettivi e due supplenti che eleggono al loro interno un
presidente.
Esso è eletto dal Consiglio Nazionale su liste contenenti 4
candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una
sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la
maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti effettivi e ad
uno supplente, il terzo effettivo e l’altro supplente verranno
assegnati alla lista che avrà conseguito la seconda cifra
elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che
hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di
preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.
I compiti di questi organi sono;
- vigilare sull’osservanza delle norme dello statuto.
- esaminare e deliberare su ricorsi promossi da iscritti o organi
di movimento.
- l’organo informa la controparte entro dieci giorni dal
ricevimento del ricorso e entro trenta giorni delibera in
merito.
Le sanzioni consistono a seconda della gravità in :
a) richiamo scritto
b) diffida
c) sospensione
d) espulsione
ART. 27 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
L’organo è composto da tre membri effettivi e due supplenti che
eleggono al loro interno un presidente.
Esso è eletto dal Consiglio Nazionale su liste contenenti 4
candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere potrà votare una
sola lista ed esprimere due preferenze. La lista che conseguirà la
maggiore cifra elettorale avrà diritto a 2 eletti effettivi e ad
uno supplente, il terzo effettivo e l’altro supplente verranno
assegnati alla lista che avrà conseguito la seconda cifra
elettorale. All’interno delle liste verranno eletti i candidati che
hanno conseguito più preferenze. A parità di voti di lista o di
preferenze si andrà al ballottaggio nella stessa seduta.
Ha il compito di :
- controllare la regolarità dei bilanci, dei documenti
amministrativi e finanziari delle sezioni, dei distretti e della
direzione nazionale.
- da riscontro annuale della propria attività.
ART. 28 – FINANZIAMENTO
Il versamento delle quote d’iscrizione e delle donazioni
volontarie, può essere effettuato presso i responsabili
amministrativi delle sezioni, dei distretti o della direzione
nazionale.
A tal uopo si possono istituire conti correnti bancari o
postali.
Le quote di’iscrizione vanno ripartite fra sezioni, distretti e
direzione nazionale secondo percentuali stabilite dal coordinamento
nazionale.
In linea con lo pirito solidaristico che anima il movimento, gli
organi che amministrano le risorse economiche e finanziarie possono
deliberare trasferimenti di fondi ad altri organi che ne facciano
richiesta giustificata.
La gestione è affidata all’apposita commissione.
ART. 29 - BILANCI
I responsabili amministrativi di ogni livello devono far pervenire
una copia del bilancio preventivo e consuntivo di loro competenza
alla direzione nazionale ed al collegio nazionale dei revisori dei
conti.
Tutte le voci di spesa devono essere documentate.
ART. 30 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO
Lo statuto viene adottato dal movimento dal momento in cui viene
approvato dal congresso nazionale e applicato per regolare il
proseguimento del congresso e in particolare per la nomina delle
cariche elettive.
Lo statuto potrà essere modificato, esclusi gli art. n. 1 , 2, 3, 4
che potranno essere modificati in sede congressuale, per
completamento ed adeguamento dal Consiglio Nazionale a condizione
che non ne snaturi il contenuto. Le modifiche dovranno essere
approvate da una maggioranza qualificata da ¾ dei presenti.
Approvato all’unanimità con la delega al Consiglio Natzionale di
proporre eventuali modifiche che non riguardino i primi 4
articoli.
S. Cristina di Paulilatinu 16/10/2011
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Chie cheret agiunghere preguntas, propostas e
cunsigios: